STATUTO ASSOCIAZIONE “SOMALITALIA”

ART.1

(Denominazione e sede)

  1. L’organizzazione di volontariato denominata “SOMALITALIA” assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del codice civile e della normativa in materia ONLUS.
  2. L’organizzazione ha sede in via Bellotto 4 nel comune di Zelarino-Venezia.

ART.2

(Statuto)

  1. L’organizzazione di volontariato “SOMALITALIA” è disciplinata dal presente statuto , ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge 460/97, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART.4

(Modificazione dello statuto)

  1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.5

(Interpretazione dello statuto)

  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.6

(Finalità)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO di promuovere una raccolta di fondi destinati alla Somalia ed in particolare iniziando dalla zona denominata Qooneey, per la realizzazione di pozzi per l’acqua, di scuole, di ambulatori medici, di impianti di irrigazione per la coltivazione dei campi, di inserimenti di manifatture e quant’altro utile allo sviluppo economico della zona. Il progetto intende coinvolgere nella realizzazione di queste opere la gente del luogo e si prefigge di portare sul posto, appena terminate le opere, personale qualificato con lo scopo di attuare corsi e stage per gli abitanti onde renderli in grado di poter gestire da soli quanto realizzato.
  2. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio nazionale ed internazionale.

ART.7

(Ammissione)

  1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’assemblea, su domanda scritta del richiedente.
  3. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART.8

(Diritti e doveri degli aderenti)

  1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
  2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
  3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.
  4. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  5. Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.

ART.9

(Esclusione)

  1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
  2. L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.(E’ ammessa la possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario)

ART.10

(Gli organi sociali)

  1. Sono organi dell’organizzazione:
    • Assemblea dei soci
    • Consiglio direttivo
    • Presidente
  2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.11

(L’assemblea)

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le modificazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.
  6. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12

(Convocazione)

  1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.15

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 a 15 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.16

(Il Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal C.D., con la maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dal C.D.) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART.17

(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    1. contributi degli aderenti
    2. contributi di privati
    3. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
    4. contributi di organismi internazionali
    5. donazioni e lasciti testamentari
    6. rimborsi derivanti da convenzioni
    7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio
    8. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e 460/97

ART.18

(I beni)

  1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
  2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.19

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART.20

(Proventi derivanti da attività marginali)

  1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
  2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della legge 266/91 e 460/97.

ART.21

(Bilancio)

  1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
  3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.22

(Convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART.23

(Dipendenti e collaboratori)

  1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91 e 460/97.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
  3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile versi i terzi.

ART.24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

  1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della l. 266/91.

ART.25

(Responsabilità della organizzazione)

  1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni cusati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.26

(Assicurazione dell’organizzazione)

  1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  2. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART.28

(Divieti e obblighi)

  1. L’associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
    1. il divieto di distribuire in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura
    2. esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
    3. divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell’art.6, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
    4. obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
    5. l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
    6. l’uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART.29

(Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.